Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia.
VISTA l’istanza n.360RM24 datata 24.07.2024 assunta al prot. n° 16855 in data 25.07.2024 presentata dalla “POLISERVIZI s.r.l.”, con sede legale a ROMA in Via S. Andrea delle Fratte n.24 (P.iva 02864720103), al fine di ottenere l’emissione di una ordinanza di interdizione di specchio acqueo per l’esecuzione di indagini geofisiche e ambientali in merito alla realizzazione di un parco eolico offshore a largo del Gargano nell’ambito del progetto “Nementum” del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMa);
VISTO il nulla osta dell’Istituto Idrografico della Marina – prot. nr. 7831 in data 26.07.2024;
VISTO il nulla osta dello Stato Maggiore della Marina prot. n. 175/24 in data 26.07.2024;
VISTO il nulla osta del Comando Interregionale Marittimo Sud, assunto al prot. n. 17458 di questa Capitaneria di Porto in data 01.08.2024;
VISTI i documenti di bordo della M/n ARGOS iscritta nei RR.NN.MM. & GG. di Bari al numero BA 4624;
VISTA la propria Ordinanza n° 54/2001 in data 05/10/2001 “Disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici”;
VISTA l’Ordinanza n. 10/2024 in data 17/05/2024 di questa Autorità Marittima che disciplina la navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione;
VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2024 del 24/05/2024 di questa Capitaneria di Porto;
VISTA la COLREG 72 (regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare);
VISTI gli atti d’ufficio;
RAVVISATA la necessità di regolamentare il transito/sosta di unità in genere nelle zone di mareinteressate dai lavori in parola, ai fini della sicurezza della navigazione e dellasalvaguardia della vita umana in mare;
VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO
che il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMa), per conto della POLISERVIZI S.r.l., dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2024, effettuerà indagini ROV nei punti di indagine come da stralcio planimetrico allegato (coordinate datum WGS84), dal litorale di Zapponeta (FG) fino a circa 7 miglia nautiche al traverso.
Le operazioni oggetto dell’intervento saranno eseguite esclusivamente con l’ausilio della M/n “ARGOS” iscritta al n. 4624 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Bari (BA 4624).
ORDINA
Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare
Articolo 1
Per quanto di competenza, per la parte ricadente nelle acque del Circondario marittimo di Manfredonia, nel periodo di validità del presente provvedimento, è fatto obbligo alle unità navali in genere a mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore a metri 500 (cinquecento), con divieto di transito, sosta e ancoraggio, dai punti di coordinate geografiche indicate nello stralcio planimetrico allegato, quando presente ed in attività l’unità navale su citata, e di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle persone e mezzi impegnati nelle attività di cui trattasi. Queste ultime, tuttavia, dovranno immediatamente essere interrotte in ogni caso in cui motivi di sicurezza rendano opportuna tale decisione.
Articolo 2
Fermo l’obbligo di cui all’art.1, le unità in navigazione nei pressi delle zone di mare interessate dall’attività in parola, dovranno procedere a velocità ridotta, adottare un servizio di vedetta, prestare particolare attenzione alle attività in corso e valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di scongiurare situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 3
Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, altre pubbliche amministrazioni, unità di soccorso o emergenza, che in caso di necessità procederanno con la massima cautela segnalando la propria presenza al personale impiegato nei lavori.
Articolo 4
La ditta esecutrice dei lavori è responsabile della vigilanza dei lavori in base alle norme vigenti in materia.
La stessa società dovrà inoltre accertarsi che l’unità navale impiegata sia idonea al servizio ed in possesso, per tutta la durata dei lavori, delle prescritte abilitazioni e certificazioni di sicurezza in corso di validità nonché del rinnovo della polizza assicurativa per i lavori in parola.
Dovrà altresì adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato durante le operazioni. Dovrà scupolosamente osservare ogni altra prescrizione indicata nei nulla osta rilasciati da Maristat, Marina Sud e Maridrografico.
Articolo 5
Gli equipaggi delle unità navali impiegate nei lavori dovranno altresì osservare le sottoelencate prescrizioni:
- 1.1 assicurarsi che i lavori siano eseguiti in ore diurne;
- 1.2 assicurarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento insicurezza dei lavori, sospendendo gli stessi qualora il mutamento delle condizioni localirenda consigliabile tale decisione;
- 1.3 prendere visione delle locali Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti econsultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
- 1.4 assicurare l’ascolto radio continuo e comunicare giornalmente alla Sala Operativa dellaCapitaneria di porto di Manfredonia, l’inizio, il termine o la sospensione dei lavori eposizione delle Unità navali tramite contatto radio (CH 16 del VHF) o al n° 0884/583871;
- 1.5 durante l’esecuzione dei lavori deve essere assicurato un continuo servizio di vigilanza ai mezzi ed al personale impiegato al fine di scongiurare potenziali danni a terzi, contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia per qualsiasi eventualeemergenza;
- 1.6 attivare un efficiente servizio di vedetta, prestando particolare attenzione ad eventuali unitàe/o soggetti estranei alle operazioni che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l’attenzione e di invitarle ad allontanarsi;
- 1.7 adoperarsi affinché siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla COLREG 72 (regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), in particolare le unità dovranno considerarsi “navi con manovrabilità limitata” (Regola 27);
- 1.8 porre in essere tutte le iniziative per prevenire qualsiasi forma di inquinamento;
- 1.9 qualora si ravvisi che l’attività possa intorpidire lo specchio acqueo antistante, il richiedente dovrà posizionare idonee panne galleggianti per confinare tale fenomeno nell’area dicantiere;
- 1.10 sia data immediata notizia circa il rilascio, sia pure contingente, diapparecchiature/attrezzature in mare, specificando caratteristiche di segnalamento dellestesse, esatta posizione geografica, eventuale mancato recupero;
- 1.11 qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, aisensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la ditta responsabile dei lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Capitaneria di Porto e alla Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
- 1.12 in caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, o in caso di individuazione di presunti reperti o relitti archeologici la ditta deve:
- a) sospendere immediatamente ogni attività lavorativa;
- b) informare immediatamente l’Autorità Marittima e il Comune;
- c) non intervenire in nessun modo nell’area;
- d) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- e) in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colorebianco;
- f) mantenere la sorveglianza continua della zona.Articolo 6
La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l’interessato dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti interessati o terzi, dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Articolo 7
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:
- a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art.53 del Decreto Legislativo n°171/2005, così come revisionato dal D.lgs 229/2017;
- b) dall’art.1174 del Codice della navigazione;
- c) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degliart.1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, nonché l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.