Per l’annullamento – della delibera del consiglio comunale di manfredonia n.27 del 17.09.2015
Con il recente ricorso presentato al TAR Puglia di Bari, l’Energas avrebbe richiesto anche di “integrare il risarcimento del danno” in favore della società
Napoli/Manfredonia. CON recente atto, l’Energas SpA – (ex Isosar), società proponente il progetto per l’installazione di un deposito costiero di gpl nel Comune di Manfredonia – ha presentato ricorso al TAR Puglia di Bari per l’accertamento di nullità – ovvero per l’annullamento – della delibera del Consiglio comunale di Manfredonia n.27 del 17.09.2015 (pubblicata sull’Albo pretorio del Comune dal 06.10.2015), con la quale il Consiglio aveva approvato la seguente interpretazione autentica dell’ art. 44 delle NTA del vigente PRG (Piano regolatore generale): “Le zone D3E sono parti del territorio interessate da complessi industriali di tipo non inquinante, esistenti o già approvati, ovvero non sono autorizzabili insediamenti industriali che per dimensione, caratteristiche delle sostanze trattate e per il rischio di incidente rilevante derivante dall’utilizzo di sostanze pericolose, ai sensi della normativa vigente in materia, siano comunque da considerarsi nocivi e quindi di tipo inquinante”.
Al contempo, attraverso il ricorso presentato contro il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, l’EnergasSpA ha richiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sesta sezione – n.5499/2003 (che confermata altre sentenze del Tar Puglia di Bari, relativamente al suddetto progetto per l’installazione del deposito di gpl nel territorio di Manfredonia). Con il recente ricorso presentato al TAR Puglia di Bari, l’Energas avrebbe richiesto anche di “integrare il risarcimento del danno” in favore della società e di “provvedere alla nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca al Comune e alla Regione nella richiesta di ottemperanza” della suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
Fonte: Statoquotidiano